Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1645 del 21 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il necessario rispetto del canone di proporzionalitą non esaurisce la sua rilevanza nel divieto di aggredire beni di valore superiore al profitto confiscabile, ma impone altresģ di considerare se il vincolo, pur legittimamente adottato, si protragga nel tempo eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito di garantire l'effettivitą dell'ablazione in attesa della definizione del giudizio di merito, non potendo la misura - pur in assenza di un limite di durata analogo a quello stabilito per il sequestro probatorio dall'art. 262 cod. proc. pen. - risolversi in un'esasperata compressione dei diritti costituzionalmente presidiati di proprietą e di libera iniziativa economica privata, privando il soggetto ad oltranza dei propri beni. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente del profitto di reati tributari, protrattosi per oltre nove anni).

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