Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23590 del 1 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Nel caso in cui oggetto del sequestro sia una somma intestata ad una societā indirettamente o direttamente amministrata da soggetto indagato per truffa ai danni dello Stato, l'esigenza di motivare il periculum č assicurata ove il Giudice abbia precisato che l'indagato, anche dopo le dimissioni da amministratore, continua ad essere socio di riferimento della societā attraverso quote direttamente o indirettamente possedute, circostanza idonea a consentirgli, in ogni momento, di gestire il patrimonio di essa, anche tenuto conto del ruolo di testa di legno assunto dall'amministratore formale e della possibilitā di revoca e sostituzione della sua nomina in ogni tempo, con consequenziale possibilitā di utilizzazione del danaro ritenuto profitto del reato di truffa ai danni dello Stato.

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