(massima n. 1)
La confisca degli animali, in relazione al reato ex art. 727, comma 2, c.p., può essere disposta soltanto se ricorrono i presupposti della confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, c.p., rientrando l'animale oggetto dell'illecita detenzione prevista dall'art. 727, comma 2, c.p. nel lato concetto di "cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato". Si tratta, tuttavia, di un principio non pacifico su cui si registra un contrasto giurisprudenziale.