(massima n. 1)
La confisca per equivalente, con riferimento ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 10 marzo 2018, n. 21, può essere disposta solo in caso di affermazione della penale responsabilità. Diverso, invece, è il regime applicabile alla confisca diretta: il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.