(massima n. 1)
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilitą del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestą genitoriale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilitą con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore etą).