(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione reali, il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla sua natura sanzionatoria, ne comporta la subordinazione alla vigenza della norma che la legittima al momento del verificarsi dei presupposti applicativi e, quindi, alla sua preesistenza rispetto alla pericolositą sociale e all'acquisto, temporalmente correlato, di beni suscettibili di ablazione diretta, andati dispersi o perduti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la funzione retributiva della misura si dispiega legittimamente nel caso in cui il suo esercizio avvenga in base a una norma vigente allorquando l'interessato ne ha scientemente posto in essere le premesse).