(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., bensì - in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza - quello fissato dall'art. 200 cod. pen., per cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, sicché è consentito fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su ipotesi di reato ritenute sintomatiche a tali fini in forza di una legge successiva alla commissione dei fatti.