(massima n. 1)
In tema di reati tributari, il giudice non può pronunciare, in favore dell'Amministrazione finanziaria costituita parte civile nel processo penale, condanna, anche generica, al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale" rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario, in quanto il costo del relativo espletamento è posto, in via generale, a carico del bilancio statale a prescindere dalla verifica e repressione dei singoli illeciti tributari o penali, salvo che la particolare attività del contribuente determini un danno concreto e specifico, ulteriore rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente un danno funzionale risarcibile, posto che il quantum e le modalità di commissione dei reati di cui agli artt. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 640, comma 2, n. 1), cod. pen. avevano richiesto un'attività di accertamento e controllo ben più consistente rispetto a quella ordinaria).