(massima n. 2)
In tema di molestie telefoniche, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita, conseguendone che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp, aggiungendo, quanto al risarcimento del danno, che il danno conseguente alla indebita invasione della propria sfera di libertà è notorio e insito nella struttura stessa del reato, per cui la sua sussistenza deve ritenersi sufficientemente provata dalla descrizione della condotta molesta.