(massima n. 1)
Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'adoperarsi del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna. (Fattispecie relativa a condannato per delitti contro il patrimonio, nella quale si č escluso che il deposito giudiziario di una somma di denaro potesse avere efficacia solutoria delle obbligazioni civili derivanti dai reati, in mancanza di una offerta reale, ovvero di una dichiarazione di quietanza delle persone danneggiate).