(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, la facoltą di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilitą, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalitą di conseguire la loro stabile rieducazione.