(massima n. 1)
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione di responsabilità non può costituire da sola un sicuro indice del mancato ravvedimento, dal momento che l'art. 176 c.p. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena e i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento. Ai fini dell'ammissione alla semilibertà, invece, rileva la valutazione dei progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, che devono essere tali da far apprezzare come esistente una riflessione critica proiettata verso il ravvedimento, così da poter sostenere una prognosi di graduale reinserimento nella società.