(massima n. 1)
La mancata ammissione delle proprie responsabilità, di per sé sola, non può costituire indice del mancato ravvedimento ai fini della concessione della liberazione condizionale o della semilibertà, in quanto l'art. 176 cod. pen. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati. Tuttavia, la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione.