(massima n. 1)
Il perdono giudiziale e la sospensione condizionale costituiscono istituti che comportano l'estinzione del reato secondo una diversa scansione diacronica verificandosi questa, ove riconosciuto il perdono giudiziale, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ovvero, ove concessa la sospensione condizionale della pena, all'esito dell'utile decorso del termine di legge. Tali diverse connotazioni permettono al giudice di scegliere lo strumento più utile per consolidare nel minore sia le controspinte psicologiche al reato sia le basi di un suo pieno recupero. Se però, proprio in ragione di tali caratteristiche e finalità, rimane la possibilità di una diversa valutazione in relazione all'uno o all'altro strumento, la finalità di recupero del minore, coessenziale alla stessa natura del procedimento minorile, impone che ogni volta che, anche in corso di causa, possa prospettarsi la presenza dei presupposti applicativi del perdono giudiziale, sussiste in capo al giudice l'onere di esplicitare le ragioni sottese alla concessione o mancata concessione del beneficio medesimo.