Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5843 del 20 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, quando non siano stati individuati al momento della consegna, entrano nella disponibilitą del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualitą, salvo che sia stata apposta un'apposita clausola derogatoria. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l'inefficacia della restituzione di un deposito cauzionale relativo ad un contratto preliminare di permuta, risolto prima della dichiarazione di insolvenza della parte depositaria, ritenendo che la cauzione costitutiva un deposito irregolare e la restituzione della stessa pagamento di un credito liquido ed esigibile e, pertanto, eseguito in danno dei creditori; la S.C., nel enunciare il succitato principio, ha confermato l'impugnata sentenza).

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