(massima n. 2)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, č affetta da nullitā generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalitā, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessitā di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.