(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen. la commissione da parte del soggetto ammesso, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede e non anche la mera rivalutazione dell'originaria prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva, fondata sull'analisi dei suoi precedenti penali.