Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10031 del 16 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen. la commissione da parte del soggetto ammesso, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede e non anche la mera rivalutazione dell'originaria prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva, fondata sull'analisi dei suoi precedenti penali.

(massima n. 2)

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, č affetta da nullitā generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalitā, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessitā di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.

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