Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 657 del 6 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Se sono già decorsi i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine.

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