(massima n. 1)
La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova,ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, č rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravitā delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. A fronte dell'obiettiva diversitā degli istituti, il rigetto della sospensione del processo con messa alla prova, che non presuppone l'accertamento della penale responsabilitā, risulta compatibile con la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilitā che vede comunque a monte la celebrazione e la definizione del processo