(massima n. 1)
L'azione di accertamento della donazione indiretta, anche se volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, č per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.