(massima n. 1)
Nel giudizio di simulazione, l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi ne chiede l'accertamento, e la mancanza della dimostrazione di una situazione debitoria che giustifichi la causa simulandi può essere rilevante per escludere la simulazione, ancorché questa non sia elemento necessario per la prova della simulazione (artt. 1414 e 1415 c.c.).