(massima n. 1)
La previsione della continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario ex art. 2112 c.c. in caso di trasferimento d'azienda costituisce una deroga a quello che č previsto in termini generali appunto dall'art. 1406 c.c. che richiede, invece, il consenso del contraente ceduto (anche del lavoratore).