(massima n. 1)
Ai fini del conseguimento dell'indennità di mobilità è richiesta, ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. n. 223 del 1991 ratione temporis vigente, la maturazione di una anzianità, non di servizio, ma aziendale presso il datore che ha attivato la procedura, tanto in ragione dell'indissolubile legame richiesto dalla norma tra anzianità ed azienda, sicché sono irrilevanti e non possono essere computate per il compimento del lasso temporale richiesto, le ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c.