Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28406 del 5 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1406 c.c., include la trasmissione di tutte le situazioni giuridiche attive e passive derivanti dal contratto, compresa l'efficacia risolutiva di un licenziamento intimato dal cedente. Tale efficacia non richiede specifica menzione nell'atto di cessione né risulta inficiata dall'assenza di giudicato sulla legittimitą del licenziamento all'atto della comunicazione della sua ripristinata efficacia da parte del cessionario, qualora una sentenza di appello abbia riconosciuto il licenziamento come legittimo.

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