Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15276 del 31 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Solo un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuitą di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto.

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