(massima n. 1)
Solo un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuitą del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario, rapporto che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c. c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.