Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10850 del 24 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto per persona da nominare, affinché possa ritenersi perfezionato il subingresso del terzo (con conseguente esclusione della legittimazione ad agire dello stipulante) non è sufficiente una valida e tempestiva "electio amici", ma è altresì necessaria l'esistenza di una procura rilasciata dal terzo nominato ovvero l'accettazione della nomina da parte di costui, la quale non richiede forme peculiari, potendo essere desunta da qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva escluso la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2932 c.c. in capo all'originario stipulante di un contratto preliminare, che aveva proceduto alla nomina del terzo, senza verificare la sussistenza di una procura o di un'accettazione riferibili a quest'ultimo).

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