Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7864 del 22 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della societā, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilitā degli atti compiuti dal gestore alla societā gerita, non č necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della societā gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).

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