(massima n. 1)
Il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere. La ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all'impugnazione del recesso implica l'accettazione degli effetti dell'atto impugnato posto in essere dal "falsus procurator". Inoltre, l'efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi "medio tempore" in quanto il lavoratore licenziato non può invocare l'art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i soggetti aventi causa dal "dominus" di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato (Nel caso di specie, nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa, la Suprema Corte ha disatteso anche il motivo con cui il ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto suscettibile di ratifica il licenziamento intimato da parte di soggetto che, secondo la prospettazione del ricorrente, non aveva alcun rapporto con il datore di lavoro, in quanto nominato direttore generale sulla base di contratto affetto da nullità e, in quanto tale, improduttivo di effetti, vizio che poi aveva riguardato anche la successiva costituzione in giudizio ritenuta inidonea a sanare l'assenza del potere rappresentativo).