Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28747 del 4 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 Qualora il condannato commetta nel quinquennio altro delitto per il quale venga irrogata una condanna a pena detentiva, l'eventuale estinzione della pena e di ogni altro effetto penale di detta condanna, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non preclude la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., fondata sull'accertamento del reato e sulla condanna esitati dalla medesima pronuncia. L'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. costituisce una misura alternativa alla detenzione che incide sulla pena, a prescindere dall'accentuazione dell'una o dell'altra delle sue funzioni, sicché esso non ha effetti sostanziali sul fatto-reato. Con esso il giudice impone al condannato determinate regole di condotta affidandolo al servizio sociale, così fissando i termini e le modalità della prova, soltanto all'esito del positivo svolgimento della quale - esito eventuale e subordinato a una serie di verifiche - l'art 47 cit. ricollega l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale. 

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