(massima n. 1)
In tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia gią dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono caratterizzati da stabilitą relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza gią avvenuta "ope legis".