(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, la revoca disposta, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilitą della sentenza che aveva concesso il beneficio non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine.