Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19599 del 19 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice subordini la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza tuttavia fissare un termine per l'adempimento, e il pubblico ministero non richieda al giudice dell'esecuzione la fissazione di detto termine, agli effetti di cui all'art. 165 c.p., il termine entro cui devono essere adempiuti gli obblighi č di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

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