(massima n. 1)
Qualora il giudice subordini la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza tuttavia fissare un termine per l'adempimento, e il pubblico ministero non richieda al giudice dell'esecuzione la fissazione di detto termine, agli effetti di cui all'art. 165 c.p., il termine entro cui devono essere adempiuti gli obblighi č di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).