(massima n. 1)
Il principio secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltą, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, riguarda solo i casi in cui tale beneficio sia stato concesso per la prima volta. In caso contrario diventa, invece, automatica l'applicazione dell'art. 165, comma 2, c.p., secondo cui, quando la sospensione condizionale della pena č concessa a chi ne ha gią usufruito, deve essere sempre subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p. (ossia l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato).