Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37236 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 256-bis, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, nel richiamare la necessitā della bonifica e del ripristino del sito dove č avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti cui spettano tali obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell'area che abbia dolosamente o colposamente cagionato l'inquinamento del sito, sia nell'autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dell'area. Pertanto, nell'ambito della subordinazione della sospensione condizionale a uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., č legittima l'attribuzione a carico dell'imputato, quale autore dell'accertata violazione ambientale, dell'obbligo di ripristino e bonifica del sito dove ha avuto luogo la combustione dei rifiuti.

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