Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40505 del 19 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

 L'obbligo di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione ai percorsi di recupero, previsto dall'art. 165, quinto comma, cod. pen., introdotto con la L. n. 69 del 2019, non č applicabile retroattivamente ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge. Tuttavia, l'erronea applicazione di tale disposizione non determina l'illegalitā della pena inflitta, e pertanto, se non eccepita nei motivi di appello, non puō essere dedotta per la prima volta in sede di legittimitā. 

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