(massima n. 1)
In tema di omesso versamento di IVA, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento dell'imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia delle entrate, non costituendo quest'ultima presupposto necessario perché il riconoscimento del beneficio sia condizionato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pagamento del tributo evaso non costituisce né il risarcimento del danno conseguente al reato, né la restituzione di un bene di cui l'agente si sia appropriato, ma rappresenta la doverosa ricomposizione di un rapporto economico tra lo Stato e il contribuente).