(massima n. 1)
Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilitą ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile.