(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, le modifiche all'art. 165, comma quinto, cod. pen. introdotte dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 non hanno mutato gli obblighi trattamentali posti a carico del soggetto condannato per reati di violenza di genere e le loro modalità accertative, poiché se ne sono solo precisate le modalità di adempimento e di controllo, senza incidere né sulla sostanza della prestazione richiesta, né sulla verifica dell'effettiva e proficua partecipazione al percorso di recupero. (Fattispecie relativa a beneficio concesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2023, revocato dal giudice dell'esecuzione a cagione del comportamento inadeguato, distratto e non partecipativo tenuto dal condannato durante la frequenza dei corsi).