(massima n. 1)
Nel subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 cod. pen. al risarcimento del danno, il giudice deve valutare, pur sommariamente, le condizioni economiche del condannato al fine di verificare la concreta possibilità di adempiere all'obbligo entro il termine fissato. La mancata considerazione delle condizioni patrimoniali può comportare l'annullamento della sentenza.