(massima n. 1)
Fondare il diniego del beneficio sulla base di un precedente per il quale vi e l'ammissione alla messa alla prova e non soltanto contrario al disposto dell'art. 164, c.p., in quanto proprio l'ammissione alla messa alla prova per il reato costituente il precedente giudiziario asseritamente ostativo dimostra che il giudice della messa alla prova ha valutato che "l'imputato si asterrā dal commettere ulteriori reati" ex art. 464-quater, comma 3, c.p.p., ed č nel contempo illogico, far discendere una conseguenza negativa, il mancato riconoscimento del beneficio, da un elemento - l'essere stato ammesso l'imputato in relazione al precedente giudiziario, peraltro non specifico, all'istituto della messa alla prova - che denota invece l'assenza di una personalitā negativa ed, anzi, contiene in se una valutazione prognostica favorevole in ordine alla futura astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati.