(massima n. 1)
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa al soggetto che ne abbia già fruito in due distinte occasioni, neppure se, essendosene poi disposta la revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio non sia stato effettivamente goduto dal condannato, poiché l'art. 164, comma quarto, cod. pen., nel consentire eccezionalmente di accordare nuovamente la pena sospesa, ha riguardo alla concessione del beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati, e non al suo effettivo godimento.