(massima n. 1)
La commissione, entro il quinquennio, di un secondo reato che dā luogo a nuova condanna a pena sospesa ai sensi dell'art. 164, ult. comma, c.p., e che dunque non comporta la revoca del beneficio, non impedisce l'estinzione del primo reato ai sensi dell'art. 167 c.p., sussistendo un nesso sistematico tra cause di revoca (art. 168 c.p.) e condizioni ostative all'estinzione (art. 167 c.p.).