(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravitą del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.