Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11137 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non č determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma č commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.