Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36531 del 12 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di prescrizione di un reato può essere sospeso per un periodo complessivo definito, anche in caso di rinvii disposti per astensione degli avvocati o su richiesta della difesa per trattative di bonario componimento. La sospensione deve essere formalmente disposta dal giudice con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 159, comma 1 n. 3, cod. pen. Esempio di tale applicazione è il computo del termine di prescrizione prorogato per 749 giorni di sospensione disposti con ordinanze legittimamente emesse dal Tribunale.

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