(massima n. 1)
Il termine di prescrizione di un reato può essere sospeso per un periodo complessivo definito, anche in caso di rinvii disposti per astensione degli avvocati o su richiesta della difesa per trattative di bonario componimento. La sospensione deve essere formalmente disposta dal giudice con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 159, comma 1 n. 3, cod. pen. Esempio di tale applicazione è il computo del termine di prescrizione prorogato per 749 giorni di sospensione disposti con ordinanze legittimamente emesse dal Tribunale.