Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18962 del 17 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due cause di rinvio del dibattimento, una riferibile all'imputato o al difensore e l'altra al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quella riferibile al giudice, e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione.

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