Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3911 del 3 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli obblighi di custodia del depositario, che insorgono successivamente alla consegna della cosa, non rimangono limitati alla cosa nella sua struttura elementare, bensģ s'estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole, al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza (nella specie, per le imbarcazioni, le dotazioni obbligatorie a norma della L. 6 marzo 1976, n. 51 e dell'art. 23 del D.M. 15 settembre 1977), restandone escluse, in relazione all'art. 818 c.c. (il quale pone una presunzione semplice circa l'estensione alle pertinenze degli atti e dei rapporti giuridici che abbiano ad oggetto la cosa principale), quelle cose che non abbiano alcun rapporto con l'altra e che solo occasionalmente vi si trovano in essa contenute.

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