Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15490 del 11 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché sorga la responsabilitą del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare) non č necessario un espresso accordo in virtł del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma č sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontą volte a limitare ad escludere la responsabilitą ex recepto.

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