(massima n. 1)
L'istituto del differimento facoltativo della pena, č applicabile al verificarsi di particolari condizioni quali il particolare e grave stato patologico del detenuto che possa produrgli probabili e rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura. Pertanto, alla base della decisione su un'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione vi č la verifica preliminare delle prevalenti condizioni di salute del condannato, e, ove non comportino imminente pericolo di vita, l'istanza va rigettata.