(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen., ove ricorra il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 147, comma 1, n. 2, c.p. per esigenze connesse al grave stato di salute incompatibile con il carcere, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute.